In vigore i provvedimenti sul Conto energia termico e sul nuovo regime per i titoli di efficienza energetica. Si attendono dal GSE le procedure per la domanda
Sul supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013 sono stati pubblicati il decreto interministeriale (Sviluppo economico, Ambiente e Politiche agricole) sul Conto energia termico e il decreto interministeriale (Sviluppo economico e Ambiente) per la revisione del meccanismo dei certificati bianchi, o Titoli di Efficienza Energetica (TEE).
Il Decreto 28 dicembre 2012, recante “Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni”, disciplina – in attuazione dell’art. 28 del decreto legislativo n. 28/2011 – l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, realizzati a decorrere da oggi 3 gennaio 2013 data di entrata in vigore del decreto, ai fini del raggiungimento degli obiettivi specifici previsti dai Piani di azione per le energie rinnovabili e per l’efficienza energetica di cui all’art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 28/2011.
I fondi a disposizione per il così detto conto termico sono 700 milioni per i privati e 200 per la PA. Come per gli incentivi del fondo rotativo di Kyoto occorrerà tempismo nella presentazione della domanda perché il tetto, sebbene generoso, è facilmente raggiungibile: il taglio degli inteventi arriva fino ad un MW di potenza incentivabile. Sarà compito del GSE predisporre la procedura web per la richiesta dell’incentivo, in accordo con l’Enea che dovrà fornire le indicazioni tecniche. Il decreto è immediatamente operativo e il GSE entro il 4 marzo dovrà dare il via alle richieste.
Composto da 18 articoli e 4 allegati, il decreto sul Conto energia termico reca disposizioni su: finalità e ambito di applicazione (art. 1); definizioni (art. 2); soggetti ammessi (art. 3); tipologie di interventi incentivabili (art. 4); spese ammissibili ai fini del calcolo dell’incentivo (art. 5); ammontare e durata dell’incentivo (art. 6); procedura di accesso agli incentivi (art. 7); adempimenti a carico del Gse (art. 8); adempimenti a carico dell’Unità tecnica per l’efficienza energetica dell’Enea (art. 9); adempimenti a carico del soggetto responsabile (art. 10); adempimenti dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (art. 11); cumulabilità (art. 12); monitoraggio e relazioni (art. 13); verifiche, controlli e sanzioni (art. 14); diagnosi e certificazione energetica (art. 15); misure di accompagnamento (art. 16); corrispettivo per la copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività (art. 17); disposizioni finali (art. 18).
Per quanto riguarda il settore agricolo, il decreto – evidenza in una nota il Ministero delle Politiche agricole – prevede il finanziamento di interventi per aumentare l’efficienza energetica termica, attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili da biomasse. Sono previsti incentivi per la sostituzione di vecchi impianti di riscaldamento, compresi quelli a servizio delle serre e dei fabbricati rurali, di potenza fino a 500 kW, alimentati prevalentemente a carbone o gasolio, con stufe, termo-camini o caldaie alimentati a biomasse.
Con l’intesa della Conferenza unificata dello scorso 6 dicembre, sono state introdotte inoltre le seguenti novità: l’innalzamento del limite da 500 a 1.000 kW, con un budget dedicato di massimo 30 milioni di euro; l’incentivazione all’installazione anche di impianti nuovi in fabbricati rurali di proprietà di aziende agricole; la sostituzione – nelle aree non metanizzate – degli impianti a GPL, a condizione che il nuovo impianto a biomasse abbia emissioni ridotte rispetto ai massimi previsti.
In Gazzetta anche il decreto con il nuovo regime per i certificati bianchi
Sul supplemento ordinario alla G.U. di ieri è stato pubblicato anche il Decreto 28 dicembre 2012 recante “Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi”.
Il provvedimento, che entra in vigore oggi 3 gennaio 2013, fissa gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione per gli anni dal 2013 al 2016; definisce le modalità di attuazione e di controllo dei suddetti interventi; dispone il passaggio al GSE dell’attività di gestione del meccanismo dei certificati bianchi; approva le nuove schede tecniche, predisposte dall’ENEA; stabilisce i criteri per la determinazione del contributo tariffario per i costi sostenuti dai soggetti obbligati; individua le modalità per ridurre tempi e adempimenti per l’ottenimento dei certificati bianchi; introduce misure per potenziare l’efficacia complessiva del meccanismo dei titoli di efficienza energetica.
Fonte: Casa e Clima